La procedura di VIA deve essere esperita in fase di progetto definitivo, in modo tale che eventuali prescrizioni emesse dall'autorità competente possano essere recepite nello stesso in fase esecutiva. La procedura di VAVIA può essere esperita anche in fase di progetto preliminare, purché le informazioni contenute nello stesso abbiano già un livello di dettaglio sufficiente a consentire la completa comprensione e la conseguente valutazione degli impatti dell'opera.

Progetti di opere sottoposti a VAVIA:

  • Il proponente redige uno Studio Preliminare Ambientale contenente le informazioni richieste dal D.Lgs.152/2006 e lo sottopone all'autorità competente;
  • L'autorità competente provvede all'invio del documento ai Soggetti competenti in materia ambientale nonché alla relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, dando così il via alle consultazioni al pubblico, nell'ambito delle quali chiunque può presentare le proprie osservazioni entro termini temporali prestabiliti;
  • Scaduti i termini di cui sopra, l'autorità competente, in considerazione delle proprie osservazioni e dei contributi ricevuti dai Soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico, determina se il progetto debba essere o meno assoggettato a VIA, motivando la propria decisione ed eventualmente emettendo prescrizioni, anche in caso di esclusione dalla VIA.
Progetti di opere sottoposti a VIA:
Qualora un progetto di opera sia sottoposto a VIA ex lege, oppure sia stato considerato meritevole di esservi sottoposto ad esito della procedura di VAVIA:
  • Il proponente redige uno Studio di Impatto Ambientale contenente le informazioni richieste dal D.Lgs.152/2006, corredato degli elaborati specialistici necessari ad esplicare approfonditamente le indagini di impatto effettuate. Il proponente deve altresì redigere una Sintesi non tecnica, cioè un elaborato che riassuma in modo esaustivo, semplificato e comprensibile a tutti i contenuti specialistici dello Studio di Impatto Ambientale: tale Sintesi è essenziale per garantire la massima partecipazione del pubblico. Tutta la documentazione viene sottoposta all'autorità competente;
  • L'autorità competente provvede all'invio del documento ai Soggetti competenti in materia ambientale nonché alla relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, dando così il via alle consultazioni al pubblico, nell'ambito delle quali chiunque può presentare le proprie osservazioni entro termini temporali prestabiliti. In casi di particolare complessità delle opere e/o ampiezza degli impatti previsti, l'autorità competente può garantire la partecipazione del pubblico anche attraverso l'indizione di una consultazione pubblica, così come normata dal D.lgs.152/2006;
  • Scaduti i termini di cui sopra, l'autorità competente, in considerazione delle proprie osservazioni e dei contributi ricevuti dai Soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico, emette le proprie determinazioni, contenenti anche le eventuali prescrizioni da recepire nella fase esecutiva della progettazione.