L'effettuazione del procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) è subordinata alla preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della l.r. 10/2010, per:
- i piani e programmi che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria e che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
- le modifiche minori dei piani e programmi che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria;
- i piani e programmi che non rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.
Il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 della
l.r. 10/2010) si articola nelle seguenti fasi:
- Predisposizione di un documento preliminare da parte dell'autorità procedente o dal proponente secondo i criteri individuati nell'Allegato 1 della l.r. 10/2010.
- Trasmissione del documento preliminare all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programmma a VAS.
- Svolgimento delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale.
- Emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, assoggettando o escludendo il piano o programma a VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si conclude
entro 90 giorni dalla trasmissione del documento preliminare all'autorità competente.