La Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010, viene effettuata obbligatoriamente per:

  • i piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA;
  • i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza;
  • le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS, salvo le modifiche minori per i quali è prevista la preventiva verifica di assoggettabilità a VAS.
Il procedimento di VAS (artt. 23-29 della l.r. 10/2010) si articola nelle seguenti fasi:
  • Fase preliminare alla stesura del rapporto ambientale, nella quale viene predispoto un documento preliminare da parte dell'autorità procedente o dal proponente, al fine di impostare i contenuti da includere nel rapporto ambientale, tenendo conto degli esiti delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.
  • Elaborazione del rapporto ambientale, contenente tutte le informazioni di cui all'Allegato 2 della l.r. 10/2010 necessarie per la VAS. 
  • Svolgimento delle consultazioni dei documenti redatti che vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai soggetti competenti in materia ambientale che al pubblico.
  • Espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente sui documenti presentati, tenendo conto degli esiti delle consultazioni.
  • Conclusione e informazione circa la decisione, che consiste nell'approvazione del piano o programma da parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione.
  • Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o programma.